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06/05/2024 - Maggio 2024 - Pubblicazione Aggiornamento Linee Guida Delegati alla vendita

Alla luce del nuovo criterio di alternanza dei gestori delle vendite telematiche (come da provvedimento presidenziale del 5.12.2023), sono state apportate modifiche al § “Disciplina della vendita – a) Le offerte” – punto 16 delle “Linee guida per i delegati alle vendite”, che ora prevede:

 

16. L’offerente dovrà versare a titolo di cauzione una somma pari ad almeno il dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul cd. “conto corrente cauzioni” indicato nell’avviso di vendita. Tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Qualora nell’ordinanza di vendita fosse indicata una somma o una percentuale diversa rispetto a quella prevista nel periodo precedente, su quest’ultima prevarrà la prima. Si precisa che ai fini del versamento della cauzione il bonifico deve essere unico (cioè: un solo bonifico per l’intero importo versato a titolo di cauzione) ed effettuato esclusivamente mediante prelievo da conto corrente, nel senso che i soldi versati a titolo di cauzione devono essere depositati su un conto corrente e da lì va effettuato il bonifico; non è consentito, cioè, che il bonifico sia effettuato con utilizzo di contanti portati allo sportello bancario o postale.”

24-05 Linee guida delegati alla vendita F