Patrocinio a spese dello Stato

PATRICINIO A SPESE DELLO STATO

Ogni persona indagata, imputata, condannata, offesa dal reato e danneggiata che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria, ha diritto di farsi assistere da un difensore da lei nominato o, in mancanza, nominato di ufficio tra quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 tenuto dall'Ordine degli Avvocati.
La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale non abbiente (ossia con reddito familiare inferiore a € 11.493,82 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi compreso l'istante e con le eccezioni, per quanto concerne la parte lesa, di cui all'art. 4 ter D.P.R. 115/2002) possa chiedere di beneficiare del patrocinio statale, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga retribuito direttamente dallo Stato (secondo le modalità prescritte dagli artt. dal 74 e ss. del cit. D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per accedere a tale beneficio la persona interessata deve inoltrare la propria richiesta al Giudice procedente con apposita istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente.
La domanda deve indicare il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità, il codice fiscale e il documento di identità dell'istante, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, la documentazione attestante la propria situazione reddituale (relativa all'anno per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi), che deve essere allegata in copia, e l'impegno a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente (anche se le stesse non comportino il superamento della soglia per l'ammissione al beneficio).
Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, l'istanza deve essere corredata altresì da una certificazione emessa dall'autorità consolare competente per ciò che attiene ai redditi eventualmente prodotti all'estero (la cui relativa richiesta deve comunque essere inoltrata almeno 30 giorni prima dalla presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio) e solo in caso di comprovata impossibilità di produrre tale dichiarazione la stessa potrà essere sostituita, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 94 co. 2 D.P.R. 115/2002. E' sempre comunque possibile per l'istante riservarsi di integrare la documentazione con la certificazione consolare o in alternativa, sussistendone le condizioni, con la citata dichiarazione sostitutiva.

DOVE SI RICHIEDE La domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata dall'interessato o dal suo legale presso la cancelleria del magistrato davanti al quale è pendente il processo e quindi:

  1. presso la cancelleria dell'Ufficio G.I.P./GUP se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari e fino all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare;
  2. presso la cancelleria del Giudice del dibattimento se il procedimento pende nella fase dibattimentale;

Inoltre, la domanda può essere presentata al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Tali soggetti provvederanno alla trasmissione al magistrato procedente (art. 123 c.p.p.).

LIQUIDAZIONI

IMPUTATO AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO La liquidazione dei compensi nei confronti del difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio verrà eseguita dal Giudice con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo ovvero nel termine di deposito della motivazione della decisione. E' tuttavia onere dell'istante depositare la relativa richiesta, corredata da copia del documento di ammissione al gratuito patrocinio, il giorno della discussione finale (o comunque all'esito della fase procedimentale svoltasi dinanzi al GIP/GUP).

IMPUTATO IRREPERIBILE DI DIRITTO (Art. 117 D.P.R. 115/2002) Il difensore d'ufficio è onerato ad allegare alla sua richiesta copia del decreto di irreperibilità.

IMPUTATO IRREPERIBILE DI FATTO (Art. 116 D.P.R. 115/2002) Il difensore d'ufficio al fine di ottenere la liquidazione dei compensi deve:

  1. allegare documentazione attestante l'esito negativo delle ricerche eseguite (ex art. 159 c.p.p.) per il rintraccio del proprio assistito;
  2. visura DAP (anch'essa contemplata dal cit. art. 159 c.p.p.)
  3. se però l'imputato è straniero e dagli atti risulta un domicilio in altro Stato (anche extra UE):
    a) il difensore dovrà dimostrare di aver effettuato le ricerche presso il domicilio noto;
  4. se dagli atti non risulta alcun domicilio:
    a) il difensore deve produrre richiesta rivolta al Consolato o all'Ambasciata dello Stato circa l'esistenza di un domicilio e in caso di mancata risposta l'imputato sarà considerato irreperibile;

IMPUTATO INSOLVENTE (Art. 116 D.P.R. 115/2002) Qualora non emerga l'irreperibilità di fatto dell'imputato/indagato il difensore d'ufficio deve provare di aver agito in via esecutiva nei confronti del proprio assistito, con esito negativo, allegando all'istanza:

  • Decreto ingiuntivo,
  • Atto di precetto;
  • Verbale di pignoramento negativo (da intendersi esclusivamente quale mancato rinvenimento di beni all'interno degli immobili del debitore previo ingresso negli stessi);
  • Verbale delle ricerche telematiche dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.;
  • Visura DAP;
  • se dagli atti risulta un domicilio dello straniero in altro Stato (anche extra UE):
    • potrà ritenersi sussistente l'ipotesi dell'assistito insolvente solo se il difensore dimostri di aver esperito le procedure di recupero del credito presso lo Stato di provenienza (solo se appartenente all'UE; per gli Stati extra UE, è sufficiente la mera richiesta di pagamento).
  • se dagli atti non risulta alcun domicilio:
    • il difensore deve produrre richiesta rivolta al Consolato o all'Ambasciata dello Stato di appartenenza dell'imputato circa l'esistenza di un domicilio e in caso di conseguimento di tale comunicazione, il difensore dovrà inviare richiesta di pagamento del compenso all'indirizzo ottenuto (nel caso in cui la raccomandata pervenga all'indirizzo, il difensore deve attestare di non aver ricevuto il pagamento; nel caso in cui la raccomandata sia restituita al mittente per irreperibilità, l'interessato sarà considerato irreperibile); in caso di mancata risposta da parte dell'autorità consolare, l'interessato sarà ovviamente considerato "irreperibile".

In tutti i casi sopra illustrati è necessario comunque che il difensore istante specifichi dettagliatamente le attività svolte.

MODULI STANDARD

ALLEGATO